Pagina iniziale Il mio blog Amministrative 2010 Norme penali in materia elettorale

Ultimi commenti nel blog

Find us on Facebook
Norme penali in materia elettorale PDF Stampa E-mail

Il voto è una cosa seria, voglio portare all'attenzione di quanti mi leggono alcune norme di leggi speciali che puniscono comportamenti vietati tenuti in occasione di campagne elttorali.

Denunciate chi mette in atto tali azioni.


Art. 48 Costituzione
1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto
la maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.

Legge 4 aprile 1956, n. 212
Norme per la disciplina della propaganda
elettorale

Art. 8
1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’articolo 1, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]12. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti
le operazioni elettorali.
3. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]14. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell’ultimo comma dell’articolo 1.

Art. 9
1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]17-18.

Titolo VII
Disposizioni penali
Art. 94
1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente
le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

Art. 95
1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 1.291 euro a 5.164 euro [anziché da lire 2.500.000 a lire 10.000.000].


Art. 96
1. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l’astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi
pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000], anche quando l’utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.
2. La stessa pena si applica all’elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97
1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l’elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall’esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita
pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall’esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

Art. 98
1. Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

Art. 99
1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 309 euro a 1.549 euro [anziché da lire 600.000 a lire 3.000.000].
2. Se l’impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100
1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all’ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
3. Omissis.

Art. 101
1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.
2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l’applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza
della espressione del voto nelle consultazioni
elettorali e referendarie.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008*
… disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto
in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Art. 1
1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione
viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.

 

Commenti  

 
0 #2 mrbet 2022-02-24 13:43
ich habe heute mehr als 3 Stunden online gesurft, aber ich habe noch nie einen interessanten Artikel wie Ihren gefunden.
Es ist ziemlich viel wert für mich. Aus meiner Sicht, wenn alle Webmaster und Blogger
so gute Inhalte wie Sie erstellt haben, wird das Web
a viel mehr nützlich als je zuvor. Übrigens, hier ist ein Link zu einer nützlichen Website zum Verdienen – mrbet: https://mymrbet.com//
Citazione
 
 
0 #1 bier slots 2021-07-10 13:53
I've been browsing online more than 3 hours today, yet I
never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers
made good content as you did, the web will be much
more useful than ever before. By the way, here is a link to useful
site for earnings - bier
slots: https://cleopatraslot.org/bier-haus-slots//
Citazione
 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna